La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16191/2024, si è pronunciata in merito all’omessa vigilanza del “responsabile tecnico” per reati commessi e connessi in riferimento alla (mala) gestione dei rifiuti in azienda.
Il responsabile tecnico, pur formalmente non destinatario diretto del precetto penale, viene investito dalla legge (rectius: regolamento) di una vera e propria
«posizione di garanzia» relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti.
Egli quindi, del pari del legale rappresentante, risponderà dei reati commessi e connessi in riferimento alla (mala) gestione dei rifiuti in azienda, come correttamente affermato nell’impugnata ordinanza, secondo cui emerge in capo al responsabile tecnico un «dovere di vigilanza e controllo anche alla corretta applicazione delle disposizioni del d.Igs. 152/2006».
La figura del «responsabile tecnico» dell’impresa è disciplinata dall’articolo 12 del Dm n. 120/2014, il quale definisce i compiti, le responsabilità ed i requisiti professionali del responsabile tecnico (tra cui un titolo di studio idoneo, esperienza nel settore e idoneità specifica attestata da verifiche quinquennali).
Il comma 1, in particolare, prevede che «compito del responsabile tecnico è «porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa». Egli, inoltre, «svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1».
La Corte, quindi, ha espresso il seguente principio di diritto:
«L’articolo 12 del d.m. 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Regolamento relativo all’istituzione dell’Albo dei gestori ambientali), a norma del quale il responsabile tecnico di una impresa deve porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa, nonché svolgere tali compiti in maniera effettiva e continuativa, costituisce in capo al medesimo una vera e propria «posizione di garanzia» relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al d.Igs. 152/2006, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa».