La Corte di Cassazione, con al sentenza n. 42598/2024, si è pronunciata in merito ai requisiti della delega di funzioni in materia ambientale, nel caso di specie di gestione rifiuti.
La Corte ha ribadito che in tema di gestione dei rifiuti, è consentita la delega di funzioni a condizione che risultino configurabili alcuni requisiti, rimasti non provati nel caso di specie, occorrendo cioè che la delega:
- a) sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante;
- b) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
- c) la sua esistenza sia giudizialmente provata con certezza;
- d) il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli;
- e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell’impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite, obbligo di vigilanza che, pur non comportando il controllo continuativo delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, richiede comunque la verifica della correttezza della complessiva gestione del delegato.
Nel caso di specie, l’asserito conferimento di una delega di funzioni non è stato dimostrato, fermo restando che, ove pure fosse stata documentata, la predetta delega non avrebbe esonerato l’amministratore della società dal dovere di controllare l’operato del soggetto delegato e di scongiurare che si consolidasse e si protraesse nel tempo la situazione venutasi a creare nel sito, peraltro di immediata e agevole percezione.
A tal riguardo, il Tribunale riteneva l’imputato colpevole del reato di cui agli art. 256, comma 1, lett. A) e B) del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale amministratore giudiziario, all’interno dell’isola ecologica effettuava attività di raccolta e gestione di rifiuti pericoli e non di varia natura, costituiti da rifiuti RAEE, plastica, carte e suppellettili in assenza della prescritta autorizzazione.