Cassazione penale, reflui stoccati in attesa di smaltimento

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6832/2024, ha affermato che i reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue.

I reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, vasche Imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti, pertanto, alla disciplina della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 e non a quella delle acque di scarico, che riguarda solo i liquidi direttamente immessi nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria.

Sul punto la Corte richiama la distinzione tra scarico di acque reflue e rifiuto liquido che si fonda su due diverse nozioni di scarico:

  • si generano acque reflue di scarico solo in presenza di uno scarico cosiddetto diretto;
  • mentre si generano rifiuti liquidi in presenza di uno scarico qualificato come indiretto

Ai sensi dell’art. 74, lett. ff., d.lgs. 152/2006 costituisce:

  • scarico diretto qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore;
  • si ha invece lo scarico indiretto, quando vi è un’interruzione del flusso del liquido, tale da far venire meno il requisito della assenza di “soluzione di continuità”; nello scarico indiretto, dunque, vi è un’interruzione tra il momento della produzione del liquido e quello dello sversamento nel corpo recettore. 

Alla luce di tale differenza, i reflui stoccati in attesa di successivo smaltimento, come i liquami contenuti in pozzi neri, vasche Imhoff e bagni mobili, sono da considerarsi rifiuti liquidi di acque reflue, soggetti, pertanto, alla disciplina della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 e non a quella delle acque di scarico, che riguarda solo i liquidi direttamente immessi nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria.

Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 256 d.lgs. 152/2006, per aver raccolto e gestito illecitamente rifiuti speciali liquidi pericolosi destinati allo smaltimento.

Infatti, le acque reflue non erano immesse nel sistema fognario senza soluzione di continuità, ma risultavano stoccate all’interno di una vasca Imhoff in attesa di un successivo smaltimento. Correttamente, dunque, è stata affermata la natura di rifiuti dei liquidi presenti nella vasca realizzata nell’azienda del ricorrente, certamente destinati all’abbandono e alla cui gestione il ricorrente non era autorizzato.


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