La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15449/2023, si è pronunciata sulla qualificazione del pastazzo di agrumi quale sottoprodotto o rifiuto.
Il “pastazzo” di agrumi, pur possedendo in astratto i requisiti per essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, se esposto senza alcun particolare accorgimento agli agenti atmosferici e soggetto, pertanto, per la sua composizione, ai naturali processi di fermentazione, costituisce un rifiuto, con la conseguenza che il suo abbandono o il suo deposito incontrollato su un terreno presentano rilievo penale.
Secondo la Corte, il Tribunale ha correttamente qualificato il prodotto come rifiuto – e ritenuto responsabile l’imputato del reato cui all’art. 256, c. 2, dlgs 152/2006 – in quanto era emerso che:
- a) gli scarti vegetali costituiti da resti di agrumi erano stati depositati su un terreno di proprietà del ricorrente;
- b) questo materiale doveva esser qualificato come rifiuto, presentandosi in putrefazione e con cattivo odore, e, dunque, non poteva essere riutilizzato in agricoltura come ammendante agricolo, come da costante giurisprudenza della Corte;
- c) questi scarti risultavano esser stati accumulati sul terreno da tempo imprecisato, e non sottoposti a procedura e controlli per il recupero.