La Corte di Cassazione, con la Sentenza 36785/2022, si è pronunciata sull’obbligo di adeguamento del DVR al progresso tecnico e al rischio della mansione.
Sul datore di lavoro, grava l’obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, dovendo, all’esito, redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del d.lgs. n.81/2008, all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
In applicazione di tale principio di diritto, secondo la Corte, il giudice di merito ha del tutto correttamente affermato che l’imputato, «né all’atto dell’assunzione della posizione di garanzia, né in seguito, risulta essersi fatto carico di prendere contezza dei rischi correlati a quella lavorazione con quel tipo di macchinario (ndr: un taglierina), e di aggiornare in conformità il documento di valutazione degli stessi, carente sotto questo specifico profilo e risalente al 2009, epoca in cui l’azienda aveva addirittura un diverso assetto societario, mutato nel 2012».
La taglierina, infatti, era risalente al 1959 e le varie modifiche di cui era stata oggetto nel corso degli anni erano risultate non idonee a garantire un controllo
completo dei rischi residui, qual è quello legato all’accessibilità alla zona dell’organo lavoratore del macchinario.