La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21034 del 30 maggio 2022, si è pronunciata sulla nozione di scarico e acque meteoriche di dilavamento.
In tema di tutela delle acque dall’inquinamento per scarico si deve intendere qualsiasi versamento di rifiuti, liquidi o solidi, che provenga dall’insediamento produttivo nella sua totalità e cioè nella inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli dei servizi igienici o delle acque meteoriche, immessi in un unico corpo recettore. Le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex art. 74, comma 1, lett. h), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Nel caso di specie, il Tribunale ha qualificato reflui industriali le acque provenienti dall’impianto e recapitate in un rio mediante le tubazioni di scarico e le caditoie presenti nell’impianto produttivo, sulla base del rilievo che le acque meteoriche di dilavamento erano mescolate a sostanze chimiche di derivazione industriale provenienti dagli impianti laddove era eseguita la lavorazione del legno per la produzione di parquets, i cui componenti erano anche stoccati nel piazzale nel quale rifluivano le acque meteoriche.