Cassazione penale, inosservanza prescrizioni autorizzazione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 23091/2022, si è pronunciata sul reato di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione di gestione rifiuti.

Con riferimento al reato di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, il destinatario della prescrizione è, comunque, responsabile anche se adotta misure diverse, ma di efficacia equivalente a quelle imposte dalla P.A., poiché il giudizio sull’offensività della condotta non dipende da ciò che in concreto sia stato realizzato.

Difatti, prosegue la Corte, in nome del principio di offensività «in concreto», non è consentito trasformare i reati di pericolo astratto (o presunto) in reati di pericolo concreto (e tantomeno di danno) e pertanto:

  • da un lato la verifica dell’offensività «in concreto» non può essere svolta tenendo conto della situazione che si palesa «dopo» la commissione del reato;
  • dall’altro lato, non si può neppure indagare se la condotta (posta in essere in formale violazione di legge) fosse, in origine, tale da esporre a «concreto pericolo» il bene giuridico.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva assolto l’imputato, per insussistenza del fatto, dal reato di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciatagli per la gestione dei rifiuti, in particolare per averli collocati in aree non autorizzate e per aver mantenuto i rifiuti pericolosi in deposito per oltre 180 gg..

Diversamente, secondo la Corte – accogliendo il ricorso del PG – il Tribunale ha errato in quanto nella prospettiva ex ante, si sarebbe dovuto stabilire se nel momento in cui i rifiuti (nel caso trattori) sono stati collocati in un’area dello stabilimento inappropriata per i veicoli che non erano ancora stati sottoposti a bonifica, la situazione di fatto così determinata fosse tale da «attualizzare» il rischio per l’ambiente in funzione del quale la P.A. aveva imposto la prescrizione disattesa.

Infatti, se lo scopo della stessa era quello di impedire confusione tra veicoli di tipologia e pericolosità diverse, sia per la migliore gestione dell’impresa sia per l’efficacia dei controlli amministrativi, non vi è dubbio alcuno che l’inosservanza della prescrizione non era affatto priva di potenzialità lesiva e, quindi, non poteva considerarsi inoffensiva.


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