Cassazione penale, idrocarburi sversati accidentalmente

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2234 del 20 gennaio 2022, si è pronunciata in merito a idrocarburi sversati accidentalmente ed inquinanti il terreno e le acque sotterranee affermando che devono essere qualificati come rifiuti.

Gli idrocarburi sversati accidentalmente ed inquinanti il terreno e le acque sotterranee devono essere qualificati come rifiuti ai sensi della direttiva 75/442, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, trattandosi di sostanze delle quali il detentore “si disfa”, non costituendo un prodotto riutilizzabile senza trasformazione ed essendo la sua commercializzazione aleatoria e, implicante operazioni preliminari che non sono economicamente vantaggiose.

La Corte peraltro precisa che gli idrocarburi accidentalmente sversati sono considerati rifiuti pericolosi, ai sensi della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi e della decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/904/CE, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689.

In merito alla qualifica di rifiuto, secondo la Corte, il Giudice di merito ha, in maniera immune da censure, risposto positivamente al quesito relativo alla possibilità di ritenere uno sversamento accidentale di idrocarburi, quale atto mediante il quale il detentore si disfa di tali beni.

Difatti, la decisione di merito osserva che lo sfruttamento e la commercializzazione di idrocarburi sversati o emulsionati con l’acqua o, ancora, agglomerati con sedimenti è un’operazione molto aleatoria se non addirittura ipotetica e, anche ammettendo che sia tecnicamente attuabile, presupporrebbe comunque operazioni preliminari di trasformazione che, lungi dall’essere economicamente vantaggiose per il detentore di tale sostanza, comporterebbero considerevoli oneri finanziari.

Inoltre, si era evidenziato la consapevolezza della natura di rifiuto della nafta eventualmente fuoriuscita dai serbatoi e riversata sul terreno, atteso che tutte le aree maggiormente soggette a questa evenienza erano state pavimentate e dotate di spanti che avrebbero convogliato il prodotto sversato in una destinazione finale quale la fogna oliaria, sicuramente non compatibile con la natura di sottoprodotto.

Nel caso di specie, trattasi di inquinamento del suolo e del sottosuolo a causa di reiterate perdite di idrocarburi avvenute all’interno di un complesso industriale.

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