Cassazione penale, gestione rifiuti da altri abbandonati

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11599/2024, si è pronunciata in merito alla fattispecie di gestione rifiuti (quali la raccolta, stoccaggio,…), da altri abusivamente abbandonati, in assenza di autorizzazione.

Commette il reato di gestione illecita di rifiuti di cui all’articolo 256, comma 1, d.lgs. 152/2006, colui che, rivenuti rifiuti da altri abusivamente smaltiti o abbandonati compia a sua volta attività di gestione degli stessi, quali la raccolta, lo stoccaggio, l’abbandono o lo smaltimento in assenza di autorizzazione.

Nel caso di specie, l’imputato aveva rinvenuto durante lo scavo (autorizzato) per coltivare la cava di argilla rifiuti previamente interrati abusivamente da altri e, “anziché procedere alla bonifica del sito e ad allertare le competenti autorità, continuava imperterrito le attività di scavo, “ammassando” così i rifiuti ritrovati durante le stesse in zone interne alla stessa area di cava”.

Per la Corte, quindi, deve ritenersi corretta l’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui l’attività di gestione illecita sussiste anche nel caso di cui l’imputato ponga in essere attività di raccolta, deposito e ammasso di rifiuti abusivamente smaltiti da altri in precedenza.

Difatti, secondo la Corte, se non può attribuirsi una condotta concorsuale nella gestione illecita a chi, rinvenuti dei rifiuti abusivamente smaltiti, ometta una attività di rimozione e bonifica (secondo cui occorre la specificazione del contributo causale consapevolmente fornito all’illecita gestione effettuata da altri, non essendo sufficiente la semplice inerzia del proprietario), diverso è il caso di chi, rinvenuti i rifiuti, compia a sua volta attività di gestione degli stessi, quale quella contestata all’imputato.

Da qui discende, secondo i Giudici di legittimità, il principio secondo cui: “commette il reato di gestione illecita di rifiuti di cui all’articolo 256, comma 1, D.Igs. 152/2006, colui che, rinvenuti rifiuti da altri abusivamente smaltiti o abbandonati, compia a sua volta attività di gestione degli stessi, quali la raccolta, lo stoccaggio, l’abbandono o lo smaltimento in assenza di autorizzazione”.


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