La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4209/2023 si è pronunciata sulla fattispecie di illecita gestione rifiuti, ex art. 256, c. 1. dlgs 152/2006, ribadendo che è un reato istantaneo, per cui è sufficiente anche con una sola condotta.
Il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs 152 del 2006, è reato istantaneo, essendo sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale, purché costituisca una “attività” e non sia assolutamente occasionale.
Con riferimento alla non occasionalità della condotta rileva una minimale organizzazione e, a tal fine, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all’attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell’attività.
Nella caso di specie, per la Corte il Tribunale, facendo buon governo del summenzionato principio di diritto, ha ritenuto il carattere non occasionale della condotta desumendolo dall’ingente quantitativo dei rifiuti trasportati e dalla utilizzazione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto.