La corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21029 del 30 maggio 2022, si è pronunciata sugli elementi costitutivi della fattispecie contravvenzionale di discarica abusiva.
Nè l’eterogeneità, ancorchè di fatto spesso rinvenibile nell’ammasso dei rifiuti su una determinata area, né la natura pericolosa dei rifiuti che configura una specifica aggravante, costituiscono elementi costitutivi della fattispecie contravvenzionale di discarica abusiva – irrilevante essendo pertanto il fatto che fossero sversati nella scarpata solo liquami e deiezioni animali provenienti dagli esemplari dell’allevamento di ovini, bovini ed equini gestito dall’imputato – ad integrare la quale concorrono invece l’accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata, la definitività del loro abbandono, l’estensione dell’area in tal modo occupata ed il degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione.
Nel caso di spece, la Corte riconosce che non ha alcuna rilevanza che non vengano svolte attività prodromiche o successive allo sversamento dei rifiuti perché ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata – condotta prevista dallo stesso legislatore come alternativa – è sufficiente l’accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito, con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato.