La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 36820/2022, si è pronunciata in merito alla fattispecie di reato di mancata ottemperanza agli obblighi di giustificazione in caso di esposizione a radiazioni ionizzanti affermando la continuità normativa tra il d.lgs. n. 187/2000 (abrogato) e la nuova fattispecie penale prevista dal d.lgs. n. 101/2020.
Sussiste continuità normativa tra il reato di mancata ottemperanza agli obblighi di giustificazione in caso di esposizione a radiazioni ionizzanti di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. 26 maggio 2000, n. 187, formalmente abrogato dall’art. 243 d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e la previsione di cui all’art. 213, comma 1, del medesimo decreto, che sanziona, sebbene in modo maggiormente afflittivo, la violazione degli obblighi di cui all’art. 157, comma 1, corrispondenti a quelli già previsti dall’art. 3 del decreto abrogato.