La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42237/2023, si è pronunciata in merito all’onere della prova per l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti.
Quando un materiale (asseritamente) non rientra nel novero dei rifiuti, perché, ad esempio, è compreso tra quelli esclusi dalla disciplina di settore dall’art. 185 d.lgs. 152/06, oppure rientra tra i sottoprodotti o, comunque, nell’ambito di applicazione di disposizioni aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, occorre dimostrare che sussistono i presupposti per tale diversa qualificazione e l’onere della prova, come ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, grava su ne invoca l’applicazione.
Tale prova, inoltre, deve riguardare la sussistenza di «tutti» i presupposti previsti dalla legge, in assenza dei quali il materiale resta sottoposto alla disciplina generale in materia di rifiuti.
Nel caso di specie, il giudice del merito ha correttamente escluso che gli imputati avessero fornito la prova della sussistenza di tutti i requisiti per escludere il materiale in contestazione dalla disciplina delle terre e rocce da scavo, e comunque dei sottoprodotti, con la conseguenza che allo stesso resta applicabile la disciplina dei rifiuti.