La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 36538/2022, si è pronunciata sul documento di valutazione dei rischi (DVR) affermando che il datore di lavoro deve considerare tutti i rischi ipotetici per la salute e sicurezza delle lavoratrici.
L’art. 11, comma 1 del d.lgs. 151 del 2001 – decreto espressamente richiamato dall’art. 28, comma 1, d.lgs. 81/2008 – prevede, poi, un’ulteriore ed aggiuntiva valutazione a carico del datore di lavoro, con riferimento ai rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C al medesimo testo normativo. La circostanza che i rischi non siano attuali, in quanto non vi sia tra il personale una donna in gravidanza, non esime il datore di lavoro dalla valutazione imposta dall’art. 11 del d.lgs. 151 del 2001, dovendo egli comunque compilare il DVR considerando tutti i rischi ipotetici e le misure di prevenzione da adottarsi nel caso di gravidanza.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza a carico di un dentista per il reato previsto dall’articolo 55, comma 4, del Dlgs 81/2008, per non aver adempiuto alla prescrizione dell’articolo 28 del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto non aveva specificato la presenza di agenti chimici dannosi per la salute di lavoratrici madri nell’ambiente dove viene esplicata la prestazione lavorativa.
Tale obbligo a carico del datore di lavoro sussiste anche quando, come nel caso specifico, la dipendente sia unica ed è irrilevante, come sostenuto dal dentista, di aver omesso l’adempimento perché non era prevedibile alcuna sua gravidanza. Infine, chiarisce la Cassazione, il decreto ministeriale che semplifica la procedura per le aziende fino a 10 dipendenti non esclude l’esigenza di specificità delle valutazioni contenute nel DVR.