Cassazione penale, deposito temporaneo rifiuti

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4364 dell’8 febbraio 2022, si è pronunciata sul deposito temporaneo rifiuti ribadendo che la mancanza delle condizioni previste configura il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, ex art. 256 d.lgs. 152/2006.

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di cui all’articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 lo stoccaggio senza autorizzazione di rifiuti effettuato in mancanza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste per la configurabilità di un deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, comma primo, lett. m) (ora lett. bb), del medesimo decreto.

Nel caso di specie, trattasi di sequestro probatorio di 3 aree poste all’interno della autocarrozzeria avendo il Giudice di merito ritenuto sussistente il fumus del reato ex art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 152/2006, per l’attività abusiva di recupero/smaltimento (stoccaggio) di rifiuti speciali, pericolosi e non, costituiti da batterie esauste, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, pneumatici fuori uso, rifiuti di metalli ferrosi e non, rifiuti plastici e di vetro.

La Corte, rigettando il ricorso, evidenzia che anche il Tribunale del riesame aveva rilevato che dagli atti emergeva che l’indagato aveva effettuato un deposito di rifiuti per complessivi 102 mc, che non può essere qualificato quale deposito temporaneo ex art. 185-bis d.lgs. 152/2006 per il superamento dei limiti temporali e quantitativi.


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