Cassazione penale, deposito temporaneo affidato a terzi

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 34397/2022, si è pronunciata sulla fattispecie di deposito temporaneo rifiuti affidato ad un terzo soggetto autorizzato affermando che il deposito deve avvenire sempre e solo all’interno del luogo di produzione dei rifiuti stessi.

In tema di gestione illecita dei rifiuti ricorre la figura del deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all’anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza.

In definitiva, quindi, il deposito temporaneo, ancorché affidato ad un terzo soggetto autorizzato, deve avvenire sempre e solo all’interno del luogo di produzione dei rifiuti stessi e non può assolutamente (al fine di rendersi esente dal regime autorizzatorio) essere realizzato da un terzo affidatario in un luogo diverso da quello in cui i rifiuti oggetto del deposito medesimo sono prodotti.


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