Cassazione penale, deposito incontrollato rifiuti

La corte di Cassazione, con la sentenza n. 18917/2023, si è pronunciata in merito al deposito incontrollato rifiuti e obblighi del nuovo proprietario dell’area.

In tema di reato di deposito incontrollato di rifiuti, qualora, successivamente alla sua effettuazione, muti la titolarità dell’area su cui lo stesso è avvenuto, incombe sul nuovo proprietario l’obbligo di rimuovere i rifiuti nel termine previsto dalla normativa in materia, sicché l’omesso compimento di tale attività, contribuendo a protrarre oggettivamente la condizione di irregolarità del deposito, vale ad integrare il reato.

La protrazione di un deposito incontrollato pur da altri realizzato – che integra di regola gli estremi di un reato permanente – determina il concorso nel reato del successivo detentore, che, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. h), va individuato non solo nel produttore di rifiuti, ma anche nel soggetto che ne è in possesso.

Nel caso di specie, la Corte d’appello confermava la sentenza di condanna nei confronti del ricorrente emessa per il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per aver effettuato, presso l’unità locale della società da lui rappresentata, un deposito incontrollato di rifiuti speciali, pericolosi e non, di cui aveva il possesso.

A tal riguardo, la Corte rammenta che secondo l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, la ricorrente subentrando come affittuaria nella gestione dell’azienda di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti, pericolosi e non, di varia tipologia, ne aveva acquisito le rimanenze di magazzino, rappresentate anche dai rifiuti oggetto di contestazione, dando atto di ciò nel proprio registro di carico e scarico.


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