La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16710/2024, si è pronunciata sulla fattispecie di deposito incontrollato e durata della condotta ai fini della prescrizione.
In caso di «deposito incontrollato», ossia di quella attività prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero (analoga allo stoccaggio ma precedente alla attività di gestione dei rifiuti), la relativa condotta si protrae nel tempo, perché implica una «custodia», integrando così un reato permanente che si esaurisce con la cessazione dell’antigiuridicità mediante il conseguimento della necessaria autorizzazione, ovvero con l’ultimo abusivo conferimento di rifiuti, con un provvedimento cautelare di natura reale, ovvero con la sentenza di primo grado.
Mentre, in assenza di provvedimento cautelare o di autorizzazione (e prima della sentenza di primo grado), la decorrenza della prescrizione deve essere individuata nel momento dell’accertamento nel quale è stata constatata la protrazione della situazione antigiuridica per la mancata rimozione dei rifiuti.