La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30930/2024, si è pronunciata sulla delega di funzioni in materia ambientale e responsabilità, a titolo di colpa, del legale rappresentante.
Anche in caso di valida ed efficace delega, resta salva la responsabilità a titolo di colpa del legale rappresentante della società, secondo i principi generali di cui all’art. 43 cod. pen., qualora il fatto derivi da cause strutturali correlate a scelte riservate al titolare dell’impresa, quali, per esempio, l’omessa adozione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa europea.
Non è perciò sufficiente, prosegue la Corte, dedurre la presenza in azienda di un responsabile di impianto, né l’esercizio di fatto delle funzioni tipiche del “garante” (così nella fattispecie) se contestualmente non è provata l’esistenza di una valida delega di funzioni, fermo restando che, come detto, la violazione delle prescrizioni in materia ambientale dovuta a deficit strutturali imputabili a scelte precise dell’imprenditore rende quest’ultimo direttamente responsabile della violazione, a prescindere dalla presenza o meno di un delegato.
Secondo la Corte, il Giudice di merito ha fatto corretta applicazione dell’insegnamento di legittimità secondo il quale, in materia ambientale, è consentita la delega di funzioni a condizione che la stessa:
- a) sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante;
- b) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
- c) la sua esistenza sia giudizialmente provata con certezza;
- d) il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli;
- e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell’impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite. Tale obbligo di vigilanza non comporta il controllo continuativo delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, richiedendosi la mera verifica della correttezza della complessiva gestione del delegato. (Secondo la giurisprudenza più recente, in tema di reati ambientali, tale condizione non è più richiesta, per la validità e l’efficacia della delega di funzioni, attesa l’esigenza di evitare asimmetrie con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la quale, a seguito della entrata in vigore dell’art. 16 del D.lgs. n. 81 del 2008, non contempla più tra i requisiti richiesti per una delega valida ed efficace quello delle “necessità”).
Pertanto, i criteri per ritenere legittima ed applicabile la medesima vanno individuati sotto due profili, oggettivo e soggettivo.
Sotto l’aspetto oggettivo sono:
- le dimensioni dell’impresa, che devono essere tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità;
- l’effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato con l’attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione e con piena disponibilità economica;
- l’esistenza di precise ed ineludibili norme interne o disposizioni statutarie, che disciplinino il conferimento della delega ed adeguata pubblicità della medesima;
- uno specifico e puntuale contenuto della delega.
Sotto l’aspetto soggettivo vanno considerati:
- la capacità e l’idoneità tecnica del soggetto delegato;
- il divieto di ingerenza da parte del delegante nell’espletamento della attività del delegato;
- l’insussistenza di una richiesta d’intervento da parte del delegato;
- la mancata conoscenza della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato.