Cassazione penale, definizione di intermediario rifiuti

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 30582/2022, si è pronunciata sulla definizione di intermediario rifiuti e onere di vigilanza e controllo dello stesso.

L’attività di colui il quale si adoperi per mettere in contatto chi produce rifiuti e chi possiede un impianto idoneo a smaltirli è qualificabile come “intermediazione senza detenzione” ai sensi dell’183 lettera L del D.Lgs. 152/2006; di conseguenza, il soggetto sarà sottoposto all’obbligo di iscrizione alla Categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e sarà suo onere effettuare le dovute attività di vigilanza e controllo, nel rispetto del principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti.

In capo all’intermediario, infatti, sussiste un onere di vigilanza e di controllo in merito al possesso, da parte del soggetto deputato allo smaltimento dei rifiuti, delle dovute autorizzazioni e qualifiche, atteso che, per espressa previsione di legge (art. 183, comma 1, lettera N del Dlgs. 152/2006), l’attività di intermediazione, pur senza detenzione, rientra nell’ambito della gestione dei rifiuti.

Ciò discende dall’ormai consolidato principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti: tale responsabilità grava su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, detenzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti, essendo gli stessi investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi.


Torna in alto