La Corte di Cassazione, con la Sentenza 9762/2022, ha ribadito che nella fattispecie di trasporto illecito dei rifiuti incombe al terzo proprietario del veicolo, che assume di essere terzo estraneo al reato, l’onere di provare la buona fede per evitare la confisca.
In tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il trasporto in assenza di valido titolo abilitativo dall’art. 259, comma secondo, d.lgs. 152/06, incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell’illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l’onere di provare la sua buona fede, ovvero che l’uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva convalidato il sequestro preventivo d’urgenza eseguito dalla polizia giudiziaria e disposto il sequestro di un autocarro, unitamente al carico di rifiuti trasportato, in relazione al reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006, rigettando quindi la richiesta di riesame della proprietaria del mezzo e terza estranea al reato, ipotizzato nei confronti del marito, il quale al momento del sequestro si trovava sul mezzo come passeggero ed al conducente del mezzo medesimo.
Secondo la Cassazione, i giudici del riesame hanno fatto buon uso del principio di cui sopra ritenendo non dimostrata la dedotta buona fede della ricorrente in difetto di elementi indicativi della incolpevole ignoranza circa l’illecito uso dell’autocarro da parte del marito e del coimputato.