La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2522 del 24 gennaio 2022, si è pronunciata sulla fattispecie di confisca facoltativa di un impianto in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
In tema di confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen., la motivazione del provvedimento non può essere basata sul solo rapporto di asservimento del bene rispetto al reato, ma deve anche riguardare la circostanza che il reo, secondo l’id quod plerumque accidit, reitererebbe l’attività punibile se restasse nel possesso di detto bene, in quanto la misura, per la sua natura cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati (fattispecie relativa al per il reato di cui all’art. 279, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ).
Nel caso di specie, il Tribunale disponeva altresì la confisca dei macchinari utilizzati per commettere il reato in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 279, comma 1 d.lgs. 152/2006 in relazione all’art. 272, comma 2 del medesimo decreto, perché, secondo l’imputazione, quale proprietario di un immobile esercente l’attività di impresa artigiana, esercitava un impianto senza la prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l’attività di falegnameria costituente attività industriale soggetta alla normativa speciale.
Diversamente, la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente alla confisca, la sentenza dl Tribunale per motivazione meramente apparente, in quanto il giudice si è limitato, nel provvedimento impugnato, ad affermare di disporre la misura ablativa, ai sensi dell’art. 240, comma 1 cod. pen., dei “macchinari direttamente collegati alla commissione dell’illecito in parola” senza ulteriori specificazioni.