La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5442/2023, si è pronunciata sulle condizioni di applicabilità della deroga, ex art. 266 dlgs 152/2006, al commercio ambulante di rifiuti.
In tema di rifiuti, per l’applicabilità della deroga di cui all’art. 266, comma 1 n. 5, d.lgs. n. 152 del 2006, a tenore del quale “le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”, occorre non solo che l’agente sia in possesso del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ma anche che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio ma non riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate.
A tal riguardo, la norma prevede che nel caso sussistano le condizioni di deroga, alle suddette attività di raccolta e trasporto di rifiuti non sono applicabili le disposizioni del dlgs 152/2006 riguardanti il Mud ( art. 189) registro carico e scarico (art. 190), formulario (art. 193) e iscrizione all’Albo gestori ambientali (art. 212).