La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37236/2024, si è pronunciata in merito a combustione illecita rifiuti e soggetti obbligati alla bonifica.
L’art. 256 bis, comma 5, del d. lgs. n. 152 del 2006, nel richiamare la necessità della bonifica e del ripristino del sito dove è avvenuta la combustione illecita di rifiuti, non specifica i soggetti cui spettano tali obblighi, ma dalla lettura complessiva della normativa di riferimento risulta evidente che gli stessi vadano individuati sia nel proprietario dell’area che abbia dolosamente o colposamente cagionato l’inquinamento del sito, sia nell’autore della violazione ambientale che ha determinato il deterioramento dell’area.
A tale conclusione, prosegue la Corte, sono pervenute invero sia la giurisprudenza amministrativa sia la giurisprudenza civile di legittimità, essendosi evidenziato, in maniera pertinente e condivisibile, che l’onere della bonifica del sito inquinato è innanzitutto ravvisabile in capo al proprietario o a qualunque soggetto che si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli, e per ciò stesso imporgli, di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata a evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente.
In tale caso, sanzionando dunque l’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, così impedendo che in essa possano essere indebitamente depositati rifiuti nocivi.
Ma il dovere di provvedere alla bonifica e al ripristino dell’area inquinata è ravvisabile, evidentemente, pure in capo all’autore della violazione ambientale, ossia a colui che ha cagionato in via diretta l’inquinamento del sito anche di proprietà altrui, come del resto desumibile dall’analoga previsione di cui all’art. 245, comma 2, del d. lgs. n. 152 del 2006, che onera degli obblighi di intervento innanzitutto il responsabile della potenziale contaminazione del sito.
Quanto al rapporto tra i soggetti tenuti alla bonifica dell’area, si è precisato che, ove provveda spontaneamente, il proprietario ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge e indipendentemente dalla identificazione del responsabile dell’inquinamento da parte dell’Autorità amministrativa, non trovando applicazione la regola della responsabilità solidale di cui all’art. 2055 cod. civ., poiché trattasi di obbligazione “ex lege” di contenuto indennitario, e non risarcitorio derivante dal fatto obbiettivo dell’inquinamento.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva ritenuto l’imputato colpevole dei reati di cui agli art. 256, comma 1, lett. a) e 256 bis del d. lgs. n. 152 del 2006 e 674 cod. pen. per avere realizzato, in mancanza della prescritta autorizzazione, l’attività di raccolta e smaltimento, mediante bruciatura, di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, costituiti da materiale vario, tra cui legno, plastica e pneumatici per camion, in tal modo provocando l’emissione di una fitta coltre di fumo che causava molestia alle persone.
All’imputato era stato altresì imposto, ai sensi dell’art. 256 bis del d. lgs. n. 152 del 2006, l’obbligo di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e al pagamento delle spese di bonifica.