La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11390/2024, si è pronunciata sull’onere a carico del produttore/detentore del rifiuto di raccogliere informazioni idonee per attribuire il codice appropriato (EER).
Il detentore del rifiuto (e non soltanto il produttore), quando la composizione del rifiuto potenzialmente pericoloso non sia immediatamente nota, ha l’onere di raccogliere le informazioni idonee a consentirgli di acquisire una conoscenza sufficiente di detta composizione e, in tal modo, di attribuire a tale rifiuto il codice appropriato.
Per la giurisprudenza, infatti, va esclusa radicalmente la possibilità di arbitrarie scelte da parte del detentore del rifiuto circa le modalità di qualificazione del rifiuto ed accertamento della pericolosità.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva accertato l’uso di un codice Cer, volutamente errato, il 170904 – relativo al «materiale misto da demolizione» – anziché di quello corretto 120116 (materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose) o 120117 (materiale abrasivo di scarto diverso da quello di cui alla voce 120116) proprio per il cd. grit esausto detenuto presso il cantiere.
Ciò che rileva, ai fini della sussistenza del reato, è l’avvenuta gestione dei rifiuti con modalità dolosamente volte a rappresentare una diversa natura del rifiuto.