La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 34397/2022, si è pronunciata sulla responsabilità dell’appaltatore quale produttore di rifiuti.
In tema di gestione dei rifiuti, l’appaltatore, per la natura del rapporto contrattuale che lo vincola al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell’intera attività, riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto e su di lui gravano gli obblighi di corretto smaltimento, salvi i casi in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sull’attività dell’appaltatore, i relativi doveri si estendono anche a tale soggetto.
Sempre Sentenza n. 34397/2022 vedi anche: