La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. n. 39513/2022, si è pronunciata sulla nozione di acque meteoriche da dilavamento.
In tema di tutela penale dall’inquinamento, le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex art. 74, comma 1, lett. h), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Dunque, non è richiesta l’autorizzazione per lo scarico delle acque pluviali non contaminate per le aree adibite a solo deposito di veicoli, ma, invece, è necessaria la specifica autorizzazione di refluo industriale, per i piazzali di veicoli fuori uso, data la possibile contaminazione, con anche la previsione di una pavimentazione impermeabilizzante.
Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che, ferma l’assenza di autorizzazione allo scarico, l’area in questione, adibita a deposito giudiziario di autoveicoli, era composta da terra e brecciosa senza alcuna impermeabilizzazione e su questa erano depositate auto da riparare e auto proveniente dall’attività di soccorso stradale esercitata dal ricorrente potenzialmente in grado di inquinare con le acque meteoriche di dilavamento.
Inoltre, non solo il ricorrente non aveva l’autorizzazione allo scarico necessaria, tenuto conto di quanto depositato, ma neppure aveva impermeabilizzato l’area.