Cassazione penale, abbandono rifiuti ed omessa vigilanza

La corte di Cassazione, con la sentenza n. 24080/2024, si è pronunciata sulla fattispecie di abbandono rifiuti ed omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti.

In materia ambientale, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono.

Nel caso di specie, i ricorrenti, legali rappresentanti della Società, in concorso con un dipendente, depositavano in modo incontrollato i rifiuti prodotti dall’attività commerciale, contribuendo, così a realizzare una discarica non autorizzata, alimentata anche da rifiuti domestici; il dipendente veniva individuato quale autore materiale di plurimi episodi di conferimento di rifiuti sulla strada pubblica (cartoni e imballaggi, contenitori in polisterolo e in plastica, normalmente usati per esporre prodotti alimentari).

Nel giudizio di merito era emerso che la ciclicità e sistematicità della condotta escludeva la riconducibilità a scelte personali del dipendente ed era, invece, espressione di una prassi consolidatasi nel tempo e realizzata nell’interesse della società e che la responsabilità dei ricorrenti trovava fondamento nella circostanza che il dipendente aveva agito nell’interesse della società e, comunque, nell’omessa vigilanza dei predetti sull’operato dei propri dipendenti


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