Cassazione Civile, recupero spese bonifica

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 41436 del 23 dicembre 2021, si è occupata del recupero delle spese anticipate dagli enti locali, in surroga del responsabile dell’inquinamento, per la bonifica ambientale di urgenza.

Con riguardo alle attività di messa in sicurezza e di bonifica ambientale di siti inquinati poste in essere dagli enti locali in surroga del responsabile dell’inquinamento, ai sensi del d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, nonché del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471, di attuazione dello stesso, applicabili “ratione temporis”, nonché delle eventuali leggi regionali di disciplina della materia, la possibilità per l’ente locale di procedere al recupero delle relative spese direttamente in via esecutiva nei confronti del responsabile mediante iscrizione a ruolo delle corrispondenti somme sussiste solo laddove sia stata posta in essere la procedura amministrativa prevista dal complesso normativo richiamato (che richiede la preventiva individuazione del responsabile dell’inquinamento e degli interventi necessari, una diffida ad adempiere entro 48 ore al predetto responsabile e, solo in caso di inerzia di quest’ultimo, l’esecuzione degli interventi in surroga), i cui atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo, con riserva della giurisdizione del giudice ordinario per le questioni patrimoniali (e, in particolare, per quelle relative all’identificazione del responsabile dell’inquinamento e della congruità dell’importo a questi richiesto per il rimborso)

Nel caso in cui vengano invece effettuati dall’ente locale – a causa dell’urgenza – interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti inquinati senza previa individuazione del responsabile dell’inquinamento e delle opere da eseguire e senza previa diffida ad adempiere al responsabile stesso, non potendo avere luogo l’indicato procedimento amministrativo, si configura una controversia esclusivamente patrimoniale, in relazione all’individuazione del responsabile dell’inquinamento, alla sussistenza dell’urgenza di provvedere da parte dell’ente locale ed alla congruità dei relativi esborsi, il cui accertamento è integralmente riservato alla giurisdizione del giudice ordinario; in tal caso, inoltre, la pretesa di rimborso dei suddetti esborsi non potrà essere iscritta direttamente a ruolo dall’ente, il quale dovrà preventivamente munirsi di idoneo titolo esecutivo.

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