Cassazione civile, fir non correttamente compilato

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 12208/2022, si è pronunciata sull’illecito amministrativo, ex art. 258, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 – di formulari di trasporto rifiuti non correttamente compilati – per omessa sottoscrizione del formulario di trasporto rifiuti da parte del produttore.

I formulari di identificazione rifiuti, contenuti nel d.m. 10 aprile 1998, n. 145 (v. l’allegato B), che continuano ad applicarsi (v. il comma 5 dell’art. 193 cit.), prescrivono, invero, che lo stesso debba essere distintamente sottoscritto sia dal produttore/detentore, che dal trasportatore e, infine, dal destinatario.

L‘omessa sottoscrizione, nel formulario di identificazione, del produttore dei rifiuti, elude, pertanto, il rigore formale della normativa la quale, pertanto, non consente la sua sostituzione con quella di un delegato, specie se, come nel caso in esame, si tratti del trasportatore o del destinatario dei rifiuti, trattandosi di una norma che ha la funzione di garantire non solo una completa tracciabilità (oggettiva e soggettiva) di tale attività ma anche di assicurare la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti.

La norma distingue nettamente le posizioni dei soggetti del trasporto dei rifiuti ed ognuna di esse ha compiti di controllo non delegabili ad altro soggetto del trasporto medesimo sicché, onde evitare il completo svuotamento del contenuto precettivo della norma, “al trasportatore non può essere delegato il compito proprio del produttore del rifiuto”.

Nel caso di specie, la Provincia aveva emesso ordinanze con le quali ingiungeva il pagamento delle sanzioni amministrative, ex art. 258, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, per la violazione della norma contenuta nell’art. 193 del d.lgs. n. 152 cit., contestando che i formulari dei trasporti non erano stati correttamente compilati sul rilievo che, nel campo 9, dedicato alla firma del produttore era stata invece apposta la firma di un dipendente (per lo più l’autista del mezzo di proprietà) della società destinataria dei rifiuti.


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