La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12458/2023, si è pronunciata sulla definizione di imballaggio in relazione agli obblighi di dichiarazione e di versamento del contributo ambientale.
A tal riguardo, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“costituisce imballaggio ai fini del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 218, in attuazione della direttiva 94/62/CEE, il prodotto adibito a contenere e proteggere beni destinati alla circolazione di mercato“.
In tema di obblighi di dichiarazione e di versamento del contributo ambientale, ai fini dell’art. 218 del d.lgs. n. 152 del 2006, in attuazione della direttiva 94/62/CEE, costituisce imballaggio il prodotto adibito a contenere e proteggere beni destinati alla circolazione di mercato. (Principio affermato in riferimento a contenitori in polietilene e pallets destinati alla raccolta, movimentazione, lavorazione e immagazzinaggio di prodotti ortofrutticoli all’interno del ciclo produttivo agricolo, estranei perciò al circuito commerciale e/o di vendita).
La questione risolta dalla Corte, questione nuova per la giurisprudenza di legittimità, è se la nozione di imballaggio:
- sia da intendere in modo astratto dalla cosa contenuta e protetta dal medesimo imballaggio e perciò sulla base della mera funzione del contenere e proteggere,
- oppure dipenda dalla funzione cui la cosa oggetto di imballaggio sia destinata e dunque debba guardarsi al contenuto e non al contenitore. Ritiene la Corte che la formulazione letterale della direttiva, ancor prima dell’attuazione di diritto interno, sia inequivoca in questa direzione.
Il riferimento costante alla nozione di “merce”, cui si correla il richiamo agli “imballaggi immessi sul mercato nella Comunità”, alla “unità di vendita” ed al “punto di vendita”, è inequivoco, e tale da non lasciare dubbi sul piano semantico, alla cosa destinata alla circolazione nel mercato. La nozione di merce è assunta nella sua latitudine astratta e formale, comprensiva di ogni contenuto, “dalle materie prime ai prodotti finiti”, essendo naturalmente suscettibile di acquistare la valenza di merce non solo il prodotto finito ma anche la materia prima.
La direttiva è chiara nell’affermare che l’imballaggio “consiste soltanto di”: “imballaggio per la vendita”, “imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita”, “imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita”.
Non rileva dunque la funzione di contenente e protezione in sé, ma la destinazione di ciò che è contenuto e protetto alla circolazione e dunque al mercato, sia questo quello delle materie prime o quello dei prodotti finiti, ovvero quello degli stadi intermedi fra queste due condizioni.
Il riferimento agli imballaggi “utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello” nell’art. 2 della direttiva è tale da comprendere la generalità degli imballaggi, i quali siano tuttavia “immessi sul mercato nella Comunità”, come recita la medesima disposizione, e dunque che si tratti di beni destinati alla circolazione di mercato.