Cassazione civile, amministratore di condominio e rifiuti

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4561 del 14 febbraio 2023, ha affermato che l’amministratore di condominio non può essere ritenuto responsabile solidalmente con l’autore per il conferimento di rifiuti non conformi nei contenitori predisposti per la raccolta differenziata.

L’amministrazione di condominio non può essere chiamato a rispondere, per il solo fatto di rivestire tale qualità, delle violazioni per cui è causa, occorrendo al contrario dimostrare una sua responsabilità diretta, per avere materialmente concorso, con atti o comportamenti, alla commissione delle infrazioni.

Difatti, secondo la Corte, non può sussistere responsabilità oggettiva a carico dell’amministratore di condominio nel caso in cui i condòmini non adempiano correttamente all’obbligo di conferimento dei rifiuti solidi urbani, in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari predisposte dalla competente autorità comunale.

Nel caso di specie, per la Corte, il Tribunale erroneamente ha affermato la responsabilità in via solidale dell’amministratore del condominio per le violazioni contestate sulla base del rilievo che i contenitori dei rifiuti oggetto delle irregolarità riscontrate dagli operatori dell’azienda municipalizzata risultavano collocati in luoghi di proprietà condominiale.

L’amministratore di condominio, prosegue la Corte, non può essere di fatto responsabile solidalmente degli atti posti in essere dai singoli condomini, in quanto lo stesso svolge l’incarico, riconducibile alla figura del mandato ( art. 1129, comma 15, cod. civ. ), di gestione ed amministrazione dei beni comuni, oltre che di tenuta della contabilità ( art. 1130 cod. civ. ), e nell’ambito solo di tali attribuzioni ha la rappresentanza dei condomini verso l’esterno ( art. 1131 cod. civ. ).

Ciò comporta che l’amministratore di condominio può essere chiamato a rispondere, anche nei confronti di terzi, per atti propri, sia commissivi che omissivi, ma non per gli atti posti in essere dai condomini. Nessuna norma di legge o principio in materia autorizza la conclusione di imputare a titolo di responsabilità solidale all’amministratore di condominio violazioni poste in essere dai singoli condomini.


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