CAM prodotti tessili

Il Mase con decreto 7 febbraio 2023 adotta i criteri ambientali minimi (Cam) per i prodotti tessili.

In particolare, i criteri ambientali adottati ai sensi dell’art. 34 del Codice degli appalti (decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50), sono:

  • a) prodotti tessili;
  • b) servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili.

A tal riguardo, il decreto revisiona il precedente decreto del Mite 30 giugno 2021, in ragione della necessita’ di apportare lievi integrazioni ed aggiornamenti di carattere tecnico, finalizzati essenzialmente a promuovere piu’ incisivamente l’accesso nelle forniture pubbliche di prodotti realizzati con fibre riciclate nelle forniture pubbliche.

I nuovi criteri si applicano dal 22 maggio 2023 (60 gg. successivi alla pubblicazione in Gazzetta) e da quella data abroga il citato Dm 30 giugno 2021.

Certificazioni

Tra i criteri premianti e qualificanti sono previsti criteri ambientali e sociali tra cui:

  • Possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE)
  • prodotti con contenuto di riciclato e/o sottoprodotto certificati Remade in Italy® ed altre equivalenti
  • Studi LCA su emissioni di gas serra (per la riduzione degli impatti ambientali)
  • Gestione etica della catena di fornitura (es. Bilancio di sostenibilità in base a GRI 400)
  • Implementazione di un sistema di gestione etico della catena di fornitura.

Per informazioni

Se vuoi informazioni, visita le pagine dedicate sulle certificazioni ambientali sociali oppure contattaci senza impegno:


Decreto Ministeriale 7 febbraio 2023 (Gazzetta Ufficiale)
Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 7 febbraio 2023

Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti
tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti
tessili. (23A01770)

(GU n.70 del 23-3-2023)

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», e, in particolare, l’art. 34, il quale
dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento
degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la
sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione attraverso l’inserimento nella documentazione
progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle
clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi
1126 e 1127 dell’art. 1, che disciplinano il Piano d’azione per la
sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilita’
ambientale nelle procedure d’acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare,
l’art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e in particolare l’art. 4 che dispone la ridenominazione
del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente
e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 dell’8 maggio 2008, che,
ai sensi dei citati commi 1126 e 1127, ha approvato il «Piano
d’azione nazionale per la sostenibilita’ ambientale dei consumi della
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2013, con il
quale q stata approvata la revisione del «Piano d’azione per la
sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione», ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 107 dell’8 maggio 2008;
Visto l’art. 15, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
ed aggiunto ai sensi del comma 5 dell’art. 229-bis del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», cosi’ come
convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che stabilisce che «Al
fine di favorire la sostenibilita’ ambientale e ridurre
l’inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione
individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute,
definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi
dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativi
alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi di
protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di
promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e
di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti,
una filiera di prodotti riutilizzabili piu’ volte e confezionati, per
quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 30 giugno
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
14 luglio 2021, n. 167, con il quale sono stati adottati i criteri
ambientali minimi per le «forniture di prodotti tessili e per il
servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti
tessili»;
Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato decreto del
Ministro della transizione ecologica del 30 giugno 2021, in ragione
della necessita’ di apportare lievi integrazioni ed aggiornamenti di
carattere tecnico, finalizzati essenzialmente a promuovere piu’
incisivamente l’accesso nelle forniture pubbliche di prodotti
realizzati con fibre riciclate nelle forniture pubbliche;
Considerato che l’attivita’ istruttoria per la revisione dei
criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto ha visto il
costante confronto con le parti interessate e con gli esperti,
nonche’ con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell’economia e delle finanze, ai quali Ministeri e’ stata altresi’
trasmessa la proposta finale di detti criteri per le valutazioni di
competenza, cosi’ come previsto dal citato Piano d’azione per la
sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di
cui all’allegato 1 e relative appendici, parte integrante del
presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:
a) prodotti tessili;
b) servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei
prodotti tessili.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
c) prodotti tessili: abbigliamento e accessori composti per
almeno l’80 % in peso da fibre tessili; prodotti tessili per uso in
ambienti interni, composti per almeno l’80% in peso da fibre tessili;
stoffe ed altri articoli tessili composti per almeno l’80% in peso da
fibre tessili destinati all’uso in ambienti esterni;
d) servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei
prodotti tessili: l’attivita’ comprende il ritiro degli articoli
della stazione appaltante o acquistati dalla stazione appaltante
usati; la relativa trasformazione per mezzo di tutti o parte dei
seguenti processi: modifica del taglio, nobilitazione, finitura,
aggiunta di eventuali componenti nuovi, confezionamento; la
successiva consegna degli articoli rinnovati. L’attivita’ e’
finalizzata al recupero del tessuto originale per quanto tecnicamente
possibile.

Art. 3

Abrogazioni e norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il decreto del Ministro della transizione ecologica 30 giugno
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 167 del 14 luglio 2021, e’ abrogato dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Roma, 7 febbraio 2023

Il Ministro: Pichetto Fratin

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

Torna in alto