La regione Calabria, con legge n. 22/2023, approva norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.
La legge, in vigore dall’8 giugno 2023, disciplina l’istituzione e la gestione delle aree protette della Calabria al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonché il recupero e il restauro ambientale di quelle degradate.
La legge 22/2023, per i fini citati:
- a) individua le funzioni della Regione, degli enti locali e degli altri enti in materia di istituzione, organizzazione e gestione delle aree protette regionali e del sistema della biodiversità della Calabria;
- b) definisce le misure e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale, assicurandone la corretta fruizione da parte dei cittadini;
- c) persegue la conservazione delle specie di fauna selvatica e l’incremento della biodiversità, promuovendo programmi, progetti e modalità di gestione idonei al conseguimento e al mantenimento di densità ottimali per la coesistenza fra le specie e sostenibili per le attività antropiche;
- d) assicura la salvaguardia dei biotopi, di associazioni di vegetali o forestali e di formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di rilevante valore storico, scientifico e culturale;
- e) individua le forme di partecipazione delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità calabrese;
- f) individua le modalità di diffusione uniforme sul territorio regionale delle informazioni relative alle singole componenti del patrimonio naturalistico ambientale;
- g) applica e promuove modelli di gestione ambientale idonee a realizzare l’equilibrio tra l’ambiente naturale e le attività antropiche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, architettonici, archeologici e storici, nonché, delle attività agricole produttive e agrosilvopastorali, di agricoltura biologica e agrituristica, nonché di ogni altra attività economica tradizionale attualmente in uso, del turismo naturalistico e del tempo libero, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione naturalistica;
- h) promuove il contratto di fiume, di lago e di costa, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata;
- i) promuove lo strumento aperto della comunità di energia rinnovabile, per favorire lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale, aumentare l’efficienza energetica delle famiglie e contribuire a combattere la povertà energetica;
- j) favorisce azioni rivolte alla informazione, formazione, ed educazione alla sostenibilità.
Aggiornamento
La legge 40/2023, in vigore dal 28 settembre 2023, modifica diversi articoli della legge in commento, tra cui l’articolo 32 (Funzioni di indirizzo e coordinamento sull’attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco) e l’articolo 65 (Sanzioni in materia di valutazione di incidenza).
Legge Regionale 24 maggio 2023, n. 22
Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.