Bat macelli e industrie sottoprodotti di origine animale

Con decisione (UE) 2023/2749 la Commissione ha adottato le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili soggetti ad Aia.

Migliori tecniche disponibili (BAT)

Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques) si riferiscono alle seguenti attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE:

  • 6.4. a) funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
  • 6.5. lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno;
  • 6.11. trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE, purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT.

Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) sono state adottate a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della suddetta direttiva.

Pertanto, le Bat costituiscono il riferimento per l’Autorità competente per stabilire le condizioni e prescrizioni per le installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) disciplinate nella Parte II, Titolo III-bis del Dlgs 152/2006. Le autorità competenti infatti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.

Come previsto dall’articolo 29-octies (Rinnovo e riesame) del dlgs 152/2006, l’autorità competente riesamina periodicamente l’autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto tra l’altro sull’installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione.

Aggiornamento

Rettifica

Pubblicata sulla GUUE del 12 gennaio 2024 la rettifica della decisione di esecuzione (Ue) 2023/2749 della Commissione, dell’11 dicembre 2023 relativa alle migliori tecniche disponibili (BAT) per i macelli.


Testo

Decisione Unione Europea 11 dicembre 2023, n. 2749

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2749 della Commissione, del 11 dicembre 2023, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili [notificata con il numero C(2023) 8434]

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