Con Dm 22 novembre 2022 il Ministero dell’Interno ha emanato specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, nell’ambito delle norme tecniche di cui al Dm 3 agosto 2015.
Applicazione
Le norme tecniche, in vigore dal 1° gennaio 2023, si possono applicare, in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al Dm 19 agosto 1996, a:
- attivita’ di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto (anche a carattere temporaneo), di cui all’allegato I del Dpr 1° agosto 2011, n. 151, individuate con il numero 65, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.
Di conseguenza, il Dm modifica il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, in particolare all’allegato 1, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e’ aggiunto il capitolo «V.15 – Attivita’ di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico»
Esclusione
Sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica:
- i luoghi non delimitati;
- gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori (ad esempio: bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke, …, privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori per assistere alle rappresentazioni o per danzare);
- le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla L. 18/03/1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente.
Dm 22/11/2022
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MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 22 novembre 2022
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le
attivita’ di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
(22A06808)
(GU n.282 del 2-12-2022)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante «Disposizioni sui
circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell’art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento
e di pubblico spettacolo» e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 12
settembre 1996;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29
agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 recante
l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20
agosto 2015, e successive modificazioni;
Ravvisata la necessita’ di emanare, nell’ambito delle norme
tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015,
specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi per le
attivita’ di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) 2015/1535 9 settembre 2015;
Decreta:
Art. 1
Norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’
di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le
attivita’ di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico di
cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle
attivita’ di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico,
svolte al chiuso o all’aperto, di cui all’allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate
con il numero 65, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle
attivita’ di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme
tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro
dell’interno 19 agosto 1996.
3. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare anche
alle attivita’ di cui al comma 1 a carattere temporaneo.
Art. 3
Modifiche al decreto del Ministro dell’interno
3 agosto 2015
1. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3
agosto 2015, dopo il numero «64;» e’ aggiunto il seguente: «65,
limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;».
2. All’art. 2-bis, comma 1 del decreto del Ministro dell’interno 3
agosto 2015, prima della lettera a) e’ aggiunta la seguente «0a) 65,
limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;».
3. All’art. 5, comma 1-bis del decreto del Ministro dell’interno 3
agosto 2015, dopo la lettera aa), e’ aggiunta la seguente: «bb)
decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996, recante
“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento
e di pubblico spettacolo”».
4. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto
2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e’ aggiunto il
seguente capitolo «V.15 – Attivita’ di intrattenimento e di
spettacolo a carattere pubblico», contenente le norme tecniche di
prevenzione incendi per le attivita’ di cui all’art. 1.
Art. 4
Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2022
Il Ministro: Piantedosi
(Articolo 1)
REGOLE TECNICHE VERTICALE
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 22 novembre 2022 (Testo GU)
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. (22A06808) (GU Serie Generale n.282 del 02-12-2022)