Il Ministero dell’Interno, con decreto 14 ottobre 2022, ha apportato modifiche al Dm 26/06/1984 sulla classificazione di reazione al fuoco di materiali, al Dm 10/03/2005 sulle classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione e al Dm 03/08/2015 sulle norme tecniche di prevenzione incendi.
Il Dm, in vigore dal 27 ottobre 2022, come riportato:
- considerata la necessita’ di applicare i metodi di prova e di classificazione, di cui al sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco riportato in allegato al regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, anche ai prodotti da costruzione per i quali non si applicano le procedure ai fini della marcatura CE, in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza, al fine di conformare le opere in cui vengono installati tali prodotti al requisito di base «Sicurezza in caso d’incendio» del regolamento (UE) n. 305/2011;
- considerata, per quanto applicabile e consentito dalle procedure di prova al fuoco disponibili, la necessita’ di prendere in considerazione le prestazioni dei prodotti da costruzione comprese quelle direttamente connesse ai rischi derivanti dai fumi emessi in caso d’incendio;
- considerata la necessita’ di rimodulazione delle categorie e tipologie di materiali e manufatti assoggettati alle norme italiane di reazione al fuoco, come a tutt’oggi previste dall’allegato A.2.1 del decreto del Ministro dell’interno 26 giugno 1984, tenendo anche conto delle moderne tipologie di produzione, nonche’ dei materiali e manufatti innovativi.
Decreto Ministeriale 14 ottobre 2022
Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e’ prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».