Spetta alla stazione appaltante, in fase di esecuzione, verificare in capo all’aggiudicatario la rispondenza dei criteri minimi ambientali (CAM) dei prodotti offerti secondo quanto indicato nel D.M. 17 ottobre 2019.
E’ quanto ha precisato l’Anac nella delibera 435/2022 in merito ad istanza di parere precontenzioso, per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in merito alla procedura aperta per la fornitura annuale, in somministrazione, di toner e cartucce.
Il caso esaminato dall’Autorità riguarda proprio la richiesta di parere sollecitata da un’impresa partecipante, secondo la quale l’aggiudicazione a favore di un altro concorrente è da ritenersi illegittima per carenza delle specifiche tecniche del prodotto offerto con riferimento al rispetto dei CAM criteri minimi ambientali.
Massima espressa dall’Autorità:
Spetta alla stazione appaltante, secondo quanto indicato nella propria lex specialis, verificare che i prodotti offerti dal concorrente aggiudicatario siano comunque conformi e coerenti con le specifiche tecniche previste dai criteri minimi ambientali di riferimento così come espressi nel D.M 17 ottobre 2019.