Anac, iscrizione obbligatoria White list per gestione rifiuti

L’Anac, con la delibera n. 407/2024, ha affermato che gli operatori economici che svolgono le prestazioni individuate come ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, come le ditte di gestione rifiuti devono possedere il requisito di iscrizione nelle white list, anche se non espressamente previsto nella legge di gara.

L’obbligo è rimasto valido anche con il nuovo codice appalti. “Il requisito di iscrizione nelle white list, per gli operatori economici che svolgono una delle prestazioni elencate nella Legge 190/2012 – sottolinea Anac – rientra tra le cause di esclusione obbligatorie di carattere automatico, essendo la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa o l’adozione di comunicazioni antimafia, a cui il legislatore ha equiparato l’iscrizione nelle white list”.

In particolare, con riferimento alle attività definite nell’art. 8 c.s.a. di “smaltimento dei rifiuti”, spetta alla SA verificare se le prestazioni incombenti sull’aggiudicatario sono limitate al deposito temporaneo dei rifiuti prima della raccolta, ex art. 185-bis del Codice dell’Ambiente, estraneo al perimetro della gestione dei rifiuti in senso tecnico, oppure se viene richiesta anche la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nella RSA: in quest’ultimo caso l’aggiudicatario dovrà possedere sia l’autorizzazione per espletare tali attività sia l’iscrizione nella white list, a pena di esclusione dalla gara.


Anac, delibera 11 settembre n. 104

Torna in alto