L’Albo Gestori Ambientali con due provvedimenti, delibera n. 7/2022 e circolare n. 9/2022, dispone rispettivamente sulla dispensa dagli esami per i rappresentanti legali che svolgono il ruolo di responsabili tecnici da più di 20 anni, nonché fornisce indicazioni operative e idoneità del Responsabile tecnico rifiuti.
Dispensa esami
La delibera n. 7 del 16 novembre 2022 introduce delle novità relative alla dispensa dagli esami dei legali rappresentanti che svolgono il ruolo di responsabili tecnici da più di 20 anni.
In particolare, la delibera modifica le precedenti delibere n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 4 del 25 giugno 2019 e ridefinisce, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, i criteri per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.
Requisiti e verifiche di idoneità
La circolare n. 9 del 21 novembre 2022 fornisce indicazioni operative sulla figura del Responsabile tecnico e sulle modalità di accertamento dell’idoneità a svolgere tale ruolo.
In particolare, l’Albo fornisce chiarimenti su:
- Dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico – tra l’altro, si precisa che la dispensa dalle verifiche di idoneità, iniziale e di aggiornamento, per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico vale solo per l’impresa dallo stesso rappresentata. Inoltre, l’impresa è tenuta a dare comunicazione alla Sezione Regionale della perdita dei requisiti per la dispensa dalle verifiche entro il termine di 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi.
- Requisiti del responsabile tecnico – Il responsabile tecnico che ricopre tale ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) è da ritenersi idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5.
- Affiancamento al responsabile tecnico (articolo 1, comma 2, lettera d)
- Verifiche d’idoneità del responsabile tecnico
- Disposizioni transitorie
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda ai provvedimenti.
Testo delibere
Delibera 16 novembre 2022, n. 7
Modifiche e integrazioni alle deliberazioni n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 4 del 25 giugno 2019.
Circolare 21 novembre 2022, n. 9
Applicazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione n. 6/2017 in materia di responsabile tecnico