Albo Gestori Ambientali, mancato versamento diritti

L’Albo Gestori Ambientali, con Circolare n. 5 del 27 aprile 2022, chiarisce le tempistiche di notifica dei provvedimenti di sospensione e di cancellazione alle imprese per mancato versamento dei diritti d’iscrizione.

A tal riguardo, le procedure che le Sezioni regionali / provinciali devono adottare sono:

a) decorso il termine del 30 aprile previsto dall’articolo 24, comma 4 del D.M. 120/2014, le Sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare le sospensioni per mancato versamento del diritto d’iscrizione entro la data del 20 maggio con decorrenza 15 giugno e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento. Nei casi di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, provvedono mediante la pubblicazione sul sito web dell’Albo il 1° giugno;

b) nel caso in cui le imprese permangano per più di dodici mesi nelle condizioni di cui all’articolo 24, comma 7 del D.M. 120/2014, le Sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare la cancellazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f) del D.M. 120/2014 entro il giorno 5 del mese di luglio e notificano, a mezzo PEC, al soggetto interessato il relativo provvedimento con decorrenza dal giorno 1 del successivo mese di agosto. Nei casi di mancata notifica del provvedimento di cancellazione a causa di un indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, le Sezioni provvedono mediante pubblicazione sul sito web dell’Albo il giorno 16 del mese di luglio.

La circolare sostituisce le circolari n. 144 del 4 maggio 2018, n. 149 del 4 settembre 2018 e n. 8 del 7 luglio 2020.


Circolare 27 aprile 2022, n. 5
Tempistiche di notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti d’iscrizione.

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