L’Albo Gestori Ambientali, con la Circolare n. 4 del 26 aprile 2022, fornisce chiarimenti sull’utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99.
Il Comitato nazionale, innanzitutto, ribadisce che l’attribuzione dei codici EER terminanti con 99 – non regolamentati da disposizioni normative – hanno carattere puramente residuale e che per la loro corretta classificazione risulta fondamentale attenersi alla normativa vigente.
Ciò premesso, fermo restando la responsabilità del produttore nella corretta attribuzione e descrizione del codice EER, l’Albo ha ritenuto opportuno chiarire che qualora la loro descrizione non sia stata già individuata da norme regolamentari, le Sezioni regionali dovranno procedere all’esame dei codici EER che terminano con 99 alle seguenti condizioni:
1. il codice EER sia adeguatamente descritto;
2. sia presente alternativamente:
a) una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n. 1357/2014 e delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti SNPA;
b) una relazione dettagliata a firma del Responsabile Tecnico che dimostri, sulla base di evidenze dettate da prassi consolidate nell’ambito di distretti, comparti produttivi o di specificità territoriali, la necessità di utilizzare uno specifico codice 99 opportunamente descritto.
La circolare sostituisce le precedenti circolari del Comitato nazionale n. 661 del 19.04.2005 e n. 6 del 29.06.2020.
Circolare 26 aprile 2022, n. 4
Utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99