L’Albo Gestori Ambientali, con Circolare n. 6 del 21 luglio 2022, fornisce ulteriori chiarimenti sul trasporto intermodale dei rifiuti ribadendo che è sempre possibile il coinvolgimento di imprese diverse.
In particolare, con circolare 6/2022, L’Albo ribadisce quanto già previsto nella circolare n. 1235 del 4 dicembre 2017 confermando “che è sempre consentito che il trasporto finale dei rifiuti su strada possa essere effettuato da impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto”.
Pertanto, prosegue l’Albo, al destinatario finale può essere conferito un rifiuto mediante un complesso veicolare composto da un trattore stradale/motrice nella disponibilità di impresa, differente da quella che ha iniziato il trasporto dei rifiuti, e da un semirimorchio con carrozzeria mobile o rimorchio nella disponibilità della stessa impresa che ha iniziato il trasporto.
Inoltre, l’Albo conferma che nell’effettuazione del trasporto intermodale dovranno essere rigorosamente rispettati i punti a,b,c, indicati nella citata circolare del Comitato Nazionale n. 1235 del 4 dicembre 2017, ossia:
a) le imprese di autotrasporto che intervengono all’interno dello stesso trasporto intermodale devono essere iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria d’iscrizione;
b) i codici EER relativi ai rifiuti trasportati devono essere contemporaneamente presenti nelle iscrizioni delle due imprese di autotrasporto;
c) i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti di cui al DM 148/98, gestito con le modalità specificate al punto 1), lettera v), della circolare del Ministro dell’ambiente prot. n. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998.
Circolare 21 luglio 2022, n. 6
Trasporto intermodale dei rifiuti. Ulteriori chiarimenti