Albo Gestori Ambientali, chiarimenti su trasporto intermodale

Con circolare n. 2 del 1° agosto 2023 l’Albo Gestori Ambientali fornisce ulteriori chiarimenti sul trasporto intermodale di rifiuti in relazione alle modalità di gestione della tratta stradale precisando che anche la parte iniziale può essere effettuata con un trattore/motrice e un semirimorchio/rimorchio nella disponibilità di due imprese diverse.

Innanzitutto, il Comitato nazionale ricorda che «la parte terminale su strada del trasporto intermodale di rifiuti può essere effettuata mediante un complesso veicolare composto da un trattore/motrice nella disponibilità di un’impresa diversa da quella che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, purché le imprese siano entrambe iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali».

A tal riguardo, l’Albo chiarisce che «la medesima condizione può essere applicata anche per la parte iniziale su strada del trasporto intermodale di rifiuti».

La circolare, inoltre, ricorda che nei documenti di trasporto (formulario, se il trasporto intermodale avviene in Italia, o documento di movimento o allegato VII al Regolamento CE n. 1013 / 2006 se si stratta di un trasporto transfrontaliero di rifiuti) dovranno essere indicate negli appositi spazi le generalità e il numero di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di entrambe le imprese che concorrono al trasporto, fermo restando che il titolare del trasporto, indicato come trasportatore, rimane l’impresa che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, mentre i dati dell’impresa titolare del trattore/motrice dovranno essere riportati nel campo annotazioni.


Albo Gestori Ambientali, Circolare 1° agosto 2023, n. 2

Oggetto: trasporto intermodale di rifiuti chiarimenti sulle modalità di gestione della tratta stradale

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