L’Albo Gestori Ambientali, con delibera n. 3 del 7 febbraio 2022, ha aggiornato le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione integrandole con tutte le norme attualmente in vigore.
La delibera 3/2022, che entrerà in vigore il 15 marzo 2022, sarà trasmessa a tutte le imprese con provvedimenti di iscrizione in corso di validità, emessi e notificati prima dell’entrata in vigore della stessa, ai fini del conseguente adeguamento alle nuove prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi.
In particolare, l’art. 1 della delibera indica gli aggiornamenti delle prescrizioni così articolati:
“1. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 1 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “A”.
2. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4 e 1 senza la gestione dei codici dell’EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “B”.
3. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 5 e 1 compresa la gestione dei codici dell’EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “C”.
4. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 6 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato D”.
5. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 8 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “E”.
6. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 9 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “F”.
7. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 10 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “G”.
8. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-bis sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “H”.
9. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 3-bis sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “I”.
10. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4-bis sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “L”.
11. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-ter sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “M”.
12. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione dei trasporti ferroviari nella categoria da 1 a 5 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato “N”.”
Deliberazione 7 febbraio 2022, n. 3
Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione all’Albo.