AEE, esenzioni UE al divieto dell’uso del piombo

La Commissione europea, con le direttive 2022/1631/Ue 2022/1632/Ue, ha aggiornato l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE sul divieto di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche (Aee) introducendo nuove deroghe al divieto d’uso del piombo.

In particolare, la modifica dell’allegato IV alla direttiva 2011/65/Ue (esenzioni dal divieto di uso di sostanze pericolose) riguarda:

  • la direttiva 2022/1631/Ue introduce una deroga al divieto di uso del piombo sia nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame sia nelle pertinenti connessioni elettriche;
  • la direttiva 2022/1632/Ue introduce una deroga al divieto di usare il piombo in determinati dispositivi diagnostici per la risonanza magnetica per immagini.

Le direttive sono state pubblicate nella GUUE L 22/09/2022, n. 245 e devono essere recepite dagli Stati membri entro il 28/02/2023 (in ambito nazionale nel Dlgs 27/2014), mentre le disposizioni si applicano dal 1° marzo 2023.

Aggiornamento

Le direttive sono state recepite nell’ordinamento italiano con decreto 16 gennaio 2023.


Direttiva Unione Europea 12 maggio 2022, n. 1631
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/1631 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione riguardante l’uso del piombo sia nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame sia nelle pertinenti connessioni elettriche.

Direttiva Unione Europea 12 maggio 2022, n. 1632
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/1632 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2022 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo in determinati dispositivi diagnostici per la risonanza magnetica per immagini.

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