Adr, Rid e Adn 2023, recepita la direttiva

Il decreto 23 gennaio 2023 recepisce in Italia la direttiva (UE) 2022/2407, relativa al trasporto interno di merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID) o per vie navigabili interne (ADN), al fine di tenere conto degli aggiornamenti delle disposizioni stabilite negli accordi europei.

In particolare, il decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti apporta modifiche al D.lgs. 35/2010 sostituendo l’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c).

Art. 1 – Modifiche all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35

1. Le lettere a), b) e c) dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:

«a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;

b) nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini “Stato contraente del RID” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;

c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023, cosi’ come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” e’ sostituito con “Stato membro”, ove opportuno

Si ricorda che le disposizioni dell’ADR, RID e ADN 2021 vengono applicate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ma con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2023.


Decreto Ministeriale 23 gennaio 2023
Recepimento della direttiva 2022/2407/UE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

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