Il decreto 23 gennaio 2023 recepisce in Italia la direttiva (UE) 2022/2407, relativa al trasporto interno di merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID) o per vie navigabili interne (ADN), al fine di tenere conto degli aggiornamenti delle disposizioni stabilite negli accordi europei.
In particolare, il decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti apporta modifiche al D.lgs. 35/2010 sostituendo l’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c).
Art. 1 – Modifiche all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
1. Le lettere a), b) e c) dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:
«a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;
b) nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2023, restando inteso che i termini “Stato contraente del RID” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;
c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023, cosi’ come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” e’ sostituito con “Stato membro”, ove opportuno
Si ricorda che le disposizioni dell’ADR, RID e ADN 2021 vengono applicate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ma con un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2023.
Decreto Ministeriale 23 gennaio 2023
Recepimento della direttiva 2022/2407/UE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.