Abruzzo, radiazioni ionizzanti

La regione Abruzzo, con legge n. 51/2023, ha approvato norme relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

La legge 51/2023 dà attuazione all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti) ed istituisce l’organismo tecnico territorialmente competente per la radioprotezione.

La legge, in vigore dal 9 novembre 2023, prevede il Comune quale autorità competente al rilascio del nulla osta di categoria B per le pratiche comportanti e connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie.

La legge, pubblicata sul Bur Ordinario n. 44/2023 dell’8/11/2023, inoltre, disciplina:

  • l’istituzione della Commissione per la radioprotezione;
  • le modalità di presentazione della domanda e procedimento per il rilascio del nulla osta;
  • l’aggiornamento, variazioni, modifiche del nulla osta;
  • la cessazione, revoca, sospensione del nulla osta;
  • la vigilanza;
  • l’organismo tecnico consultivo.

Decorsi 60 gg. dall’entrata in vigore della legge in parola, sono abrogati la l.r. 17/2005 e il decreto 6 luglio 2006, n. 1/Reg. (Regolamento di attuazione della L.R. 3 marzo 2005, n. 17 “Norme per il rilascio del nulla-osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico ed istituzione dell’organismo tecnico per la radioprotezione”).


Legge Regionale 8 novembre 2023, n. 51

Norme per l’attuazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e s.m.i.

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