La Corte Costituzionale, con sentenza n. 106 del 28 aprile 2022, ha dichiarato illegittime le disposizioni della regione Abruzzo – sull’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti – che escludono dall’autorizzazione paesaggistica le variazioni non sostanziali degli impianti autorizzati non soggetti a Via.
La norma impugnata è precisamente l’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 2021, n. 10 che inserisce all’articolo 45 alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) il comma 13-bis, che dispone:
“13-bis. Per gli impianti autorizzati con esclusione di assoggettabilita’ a V.I.A., la comunicazione di variazione non sostanziale non e’ soggetta ad alcuna nuova autorizzazione regionale, ne’ puo’ essere subordinata ad ulteriori pareri. La comunicazione deve comunque essere corredata di relazione tecnica specialistica in ordine alla non sostanzialita’ della variante secondo i criteri di cui al comma 10.”.
Secondo la Corte, la norma che non prevede la necessità di un’autorizzazione regionale né la subordinazione ad ulteriori pareri, ivi compresi, quindi, quelli relativi alle autorizzazioni paesaggistiche, per variazioni non sostanziali relative agli impianti di smaltimento rifiuti, risulta in contrasto con la competenza legislativa statale esclusiva in materia ambientale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost..
Prosegue la Corte, non è rilevante la circostanza che gli impianti autorizzati di smaltimento rifiuti in questione siano solo quelli con esclusione di assoggettabilità a VIA, stante la diversa funzione assegnata dall’ordinamento alla valutazione di impatto ambientale rispetto all’autorizzazione paesaggistica.
La Corte, pertanto ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Abruzzo 18 maggio 2021, n. 10, recante «Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte nell’ambito dei “Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE)” ed ulteriori disposizioni», nella parte in cui esclude l’autorizzazione paesaggistica per le modifiche non sostanziali.