La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17394/2023, si è pronunciata sulle condizioni del commercio ambulante di rifiuti per l’applicabilità della deroga prevista dal dlgs 152/2006.
In tema di rifiuti, per l’applicabilità della deroga di cui all’art. 266, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, a tenore del quale “le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio”, occorre non solo che l’agente sia in possesso del titolo abilitativo previsto per il commercio ambulante dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ma anche che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio ma non riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie, come nella specie, autonomamente disciplinate.
Nel caso in esame, l’imputato è stato ritenuto responsabile, in quanto effettuava attività di trasporto di rifiuti non pericolosi, rappresentati nella specie da vario materiale ferroso, senza la prescritta autorizzazione.
Dalla visura effettuata presso la Camera di Commercio risultava soltanto che l’imputato «era autorizzato a svolgere, in generale, commercio, vendita al dettaglio di oggetti non alimentari, ma non era autorizzato assolutamente a svolgere attività di trasporto e raccolta ferro ed altri rifiuti pericolosi o non pericolosi».